Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 126 del 8 aprile 2024
Chiavi di ricerca:
- numero: 126
- anno: 2024
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 126
- anno: 2024
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
- L’avvocato “comparsista” non deve eludere le norme sull’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 126 del 08 Aprile 2024 - L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 126 del 08 Aprile 2024 - Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il Giudice della deontologia valuta discrezionalmente la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 126 del 08 Aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 08 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 07 Dicembre 2018 (avvertimento)
0 Comment