L’avvocato che subentri al collega senza adoperarsi per il saldo commette un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione)

Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non inizia il suo decorso finché non cessi la condotta incriminata, che nella specie assume i connotati della continuità e della permanenza (Nella specie, il professionista subentrava al collega senza preoccuparsi di sapere se i suoi onorari fossero stati saldati o adoperarsi per il loro pagamento, con ciò violando l’art. 23 del codice deontologico).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
Sul dies a quo della prescrizione in caso di illecito permanente, cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 10 Aprile 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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