L’esistenza di un giudizio (pendente o anche già definito) tra l’incolpato ed il suo giudice disciplinare può integrare il requisito delle “gravi ragioni di convenienza” che legittima l’astensione facoltativa ex art. 51, co. 2, cod.proc.civ. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dal proprio COA di appartenenza, lo aveva citato in causa, ottenendone peraltro la condanna alle spese all’esito del terzo grado di giudizio. In considerazione di ciò, l’intero COA dichiarava quindi di astenersi per “gravi ragioni di convenienza” dal giudizio disciplinare ancora pendente, con conseguente trasferimento del procedimento stesso ad altro COA, che tuttavia riteneva insussistenti le addotte ragioni e quindi rimetteva gli atti al COA di provenienza per la decisione nel merito. Tale atto di rimessione veniva quindi impugnato avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, lo ha pertanto annullato pronunciando sulla competenza).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 28 Dicembre 2012 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 04 Luglio 2011
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