L’assoluzione (piena) in sede penale non rimette in termini per l’impugnazione al CNF l’incolpato condannato in sede disciplinare (che deve invece attivarsi presso il CDD)

Nel caso in cui sia inflitta una sanzione deontologica, la definitività di questa non impedisce la riapertura del relativo procedimento disciplinare avanti al CDD ai fini del proscioglimento se, per quei medesimi fatti, l’incolpato sia stato poi assolto in sede penale con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè l’incolpato non lo ha commesso), ex art. 55 co. 1 lett. a L. n. 247/2012. Tale meccanismo, tuttavia, non comporta l’impugnabilità tardiva avanti al CNF della condanna disciplinare, il cui esame è appunto riservato alla competenza del Consiglio territoriale, previa riapertura del procedimento stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato avanti al CNF la sanzione disciplinare perché medio tempore prosciolto in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che la sanzione era già divenuta definitiva per decorso dei relativi termini di impugnazione, ha respinto il ricorso in quanto tardivo quindi inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 489 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 489 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 09 Aprile 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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