L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf (già art. 38 codice previgente). (Nel caso di specie, il difensore d’ufficio di turno era stato sanzionato in sede territoriale perché risultato assente ingiustificato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che l’assenza ingiustificata era del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato e comunque dipesa da un impegno dell’incolpato stesso in altra udienza presso diverso tribunale, ha accolto l’impugnazione e quindi annullato la sanzione disciplinare comminata dal Consiglio territoriale).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 27 Luglio 2020 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 30 Ottobre 2014 (avvertimento)
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