L’assenza di precedenti disciplinari può mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto

L’incensuratezza disciplinare dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Settembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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