L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato

La condotta del professionista che, riscosse le somme di danaro per conto del proprio assistito in esecuzione di un provvedimento giudiziale, non ne renda conto né riceva il consenso espresso del cliente, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione del cliente ai sensi degli artt. 41 e 44 Codice Deontologico Forense, a meno di consenso prestato da quest’ultimo in termini espliciti, specifici e dettagliati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 24 Luglio 2014 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 12 Ottobre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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