Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata, e ciò entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), il quale non è rispettato dalla mera presentazione dell’atto all’ufficio postale per la successiva spedizione al COA, essendo infatti necessario che, entro il suddetto termine, esso effettivamente giunga al destinatario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 30 Aprile 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Settembre 2010 (cancellazione)
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