Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al testimone comportamenti gravi, attraverso espressioni gratuitamente offensive eccedenti il diritto-dovere di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato appellava la sentenza sostenendo che la condanna del suo assistito si fondava sulla dichiarazione di una teste residente già da alcuni anni in Italia ma a suo dire senza tuttavia “aver compreso il senso civico che regna nel nostro paese” e perciò dallo stesso definita “avida profittatrice che giunge ad affermare il falso pur di ottenere un vantaggio economico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Luglio 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Novembre 2009 (censura)
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