La violazione dell’obbligo di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo

E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda o mantenga l’iscrizione all’albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, trattavasi di contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che l’incolpato aveva sottaciuto al momento della domanda di iscrizione all’albo e nei successivi anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall’esercizio professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 16 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 16 Aprile 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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