Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (Nel caso di specie, il professionista, assunto quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in particolare che la sua cliente fosse a suo dire “un po’ affetta da mania di persecuzione” e da “una sorta di compulsività maniacale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 395
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 395 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Luglio 2013 (sospensione)
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