La valutazione della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) – requisito imprescindibile per l’iscrizione o reiscrizione nell’albo – riguarda l’idoneità del soggetto a svolgere sotto il profilo morale la professione forense; in particolare, nel caso della reiscrizione a seguito di cancellazione per condotte di rilievo penale, detta indagine deve estrinsecarsi in maniera ancora più scrupolosa e non può limitarsi al mero decorso del tempo dalla cancellazione stessa, essendo necessaria la prova dell’effettivo recupero (riacquisto), da parte dell’interessato, della dignità e probità proprie della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo avverso la deliberazione con la quale il Consiglio dell’Ordine aveva disposto la reiscrizione di soggetto a suo tempo cancellato dall’albo a seguito di condanna penale, sulla sola base del tempo intercorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 10 maggio 2016, n. 122
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bassu), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 135. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 30 ottobre 2015, n. 158, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci, sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 10 Maggio 2016 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 15 Novembre 2012
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