La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 261 del 15 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 55 del 11 Luglio 2024 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30771 del 22 Novembre 2025 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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