L’illecito deontologico è riconducibile al genus degli illeciti amministrativi, per i quali –in difetto di eadem ratio- non trova applicazione, in via analogica, il principio del favor rei sancito dall’art. 2 c.p., bensì quello del tempus regit actum (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha applicato l’art. 22 c.d.f. in vigore prima della modifica introdotta nel gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 97
NOTA:
Per la successione tra le norme del vecchio e quelle del nuovo codice deontologico, cfr. art. 65, co. 5, L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 16 Luglio 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15819 del 29 Luglio 2016 (accoglie)
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