Nel giudizio elettorale, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso e delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le Sezioni di riferimento, al fine di evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice, ovvero ad attività semplicemente esplorative.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 25 Giugno 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera
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