La sospensione “Covid” dei termini non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare avanti al CDD

L’art. 103, co. 1, D.L. n. 18/2020 che ha disposto la sospensione nel periodo dell’emergenza pandemica dei termini del procedimento amministrativo trova applicazione ai termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi ma non alla prescrizione dell’azione disciplinare che tra essi non rientra, né stante l’eccezionalità della previsione, può essere ad essa applicata in via analogica.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 51 del 10 Settembre 2021 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22463 del 26 Luglio 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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