La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017, che ha confermato Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera del 06 Luglio 2017 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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