La sospensione cautelare non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma perde efficacia se nei successivi sei mesi non sia irrogata alcuna sanzione (art. 60, co. 3, L. n. 247/2012). Tale legame porta ad escludere la possibilità di irrogazione della sospensione cautelare qualora non possa essere motivatamente ipotizzata da parte dell’organo disciplinare la riconduzione della fattispecie di reato contestata o accertata in sede penale in tutto o in parte ad una fattispecie deontologicamente rilevante, anche con riferimento all’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024
NOTA:
L’impugnazione avverso la sentenza di cui in massima è stato dichiarata estinta ex art. 380 bis cpc, in quanto manifestamente infondata (Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 384 del 25 Ottobre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8803 del 03 Aprile 2025 (respinge)
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