La sola sentenza di prescrizione del reato non basta a sanzionare l’incolpato, se il CDD non ha pure acquisito (e valutato) le prove presenti nel fascicolo penale

A differenza dell’assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il proscioglimento penale dell’imputato per prescrizione del reato non esclude l’ontologia del fatto sicché non preclude la valutazione del comportamento stesso sotto il profilo deontologico. In tal caso, pertanto, compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico–giuridico e deontologico (Nel caso di specie, il CDD aveva sanzionato l’incolpato sulla sola base della sentenza di prescrizione del reato, senza tuttavia acquisire il fascicolo penale al fine di valutare le prove ivi raccolte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 183 dell’8 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 08 Maggio 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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