La sentenza penale di condanna divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile. Di contro, privo di corrispondenti effetti è il proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., giacché un fatto commesso dall’imputato, ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 228 del 18 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 92/2026.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 29 del 05 Luglio 2026 (sospensione)