Procedimento disciplinare: la richiesta di avere più tempo per approntare la difesa non rende necessario il rinvio dell’udienza dibattimentale

In tema di procedimento disciplinare, deve disporsi il rinvio dell’udienza dibattimentale su richiesta dell’incolpato qualora sia comprovata la sua assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, non potendosi trascurare l’esigenza di speditezza del procedimento e la decorrenza dei termini di prescrizione anche nell’ipotesi di rinvio su richiesta dell’incolpato. Conseguentemente, tali ipotesi non ricorrono allorché la richiesta di rinvio si fondi sull’asserita necessità dell’incolpato di avere maggiore tempo per poter articolare la propria difesa nonostante il rispetto del termine minimo di trenta giorni, previsti dall’art. 59 L. 247/2012, tra la data di notifica della citazione e l’udienza stessa, e ciò anche in considerazione della facoltà dell’incolpato stesso di nominare un difensore di fiducia che possa assisterlo ove lo ritenga necessario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 228 del 18 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 1662 del 30 Maggio 2022 (sospensione)