Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della reiezione dell’istanza di riunione dei procedimenti disciplinari a carico dello stesso incolpato).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Maggio 2009 (avvertimento)
0 Comment