Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
NOTA
In arg. cfr., da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020, secondo cui la (discrezionale) riunione/separazione dei procedimenti disciplinari è insindacabile in sede di legittimità.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 30 Ottobre 2014 (avvertimento)
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