L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 29 agosto 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 29 Agosto 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera n. 762 del 20 Dicembre 2022 (avvertimento)
0 Comment