L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 30 Aprile 2012 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 27 Gennaio 2011
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