Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera n. 2136 del 18 Maggio 2023 (cancellazione amm.va)
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