La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
– Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)