La riapertura del procedimento disciplinare dopo l’assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o alcuni fatti)

Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, tale istituto non trova applicazione se: 1) il procedimento disciplinare non sia già definitivo ma ancora pendente, seppur in sede di gravame; 2) il procedimento penale si sia concluso con una formula diversa da quella della assoluzione piena (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare pendeva dinanzi al CNF mentre in sede penale era stata disposta l’archiviazione del procedimento senza neppure l’esercizio dell’azione penale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 27 Marzo 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment