Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, tale istituto non trova applicazione se: 1) il procedimento disciplinare non sia già definitivo ma ancora pendente, seppur in sede di gravame; 2) il procedimento penale si sia concluso con una formula diversa da quella della assoluzione piena (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare pendeva dinanzi al CNF mentre in sede penale era stata disposta l’archiviazione del procedimento senza neppure l’esercizio dell’azione penale).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 27 Marzo 2024 (sospensione)
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