L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 ncdf). (Nel caso di specie, trattavasi di missiva inviata direttamente alla controparte assistita da legale, in ipotesi estranee a quelle consentite dall’art. 41 ncdf, ma il professionista aveva invocato un esonero di responsabilità disciplinare asserendo che, di fatto, la pratica era seguita da un suo collega di studio).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 29 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2014 (sospensione)
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