La radiazione e la cancellazione dall’albo

La radiazione e la cancellazione dall’albo determinano entrambe il medesimo effetto, cioè di produrre l’eliminazione dall’albo del professionista (radiato o cancellato), che tuttavia può ottenere di esservi reiscritto decorsi cinque anni dalla radiazione o dalla cancellazione stesse.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80

NOTA:
La sentenza de qua è stata riformata, in sede di impugnazione, da Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 dicembre 2012, n. 22785, la quale ha ribadito l’orientamento già espresso da Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 30 Aprile 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 28 Luglio 2011
Giurisprudenza CNF

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