La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30781 del 2 dicembre 2024

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– codice: art. 31

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 11 Maggio 2018 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11168 del 06 Aprile 2022 (respinge)