Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 del Codice Deontologico vigente già art. 5 del Codice Deontologico previgente) e di comportarsi con correttezza e rispetto nei rapporti con i terzi (art. 63 del Codice Deontologico vigente già art. 56 del Codice Deontologico previgente) l’avvocato che reiteratamente effettua a terzi numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 44 del 30 maggio 2019
Sanzione: CENSURA
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