Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 128 del 5 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 05 Settembre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 31 Ottobre 2018 (sospensione)
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