La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

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Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 128 del 5 settembre 2022

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 05 Settembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 31 Ottobre 2018 (sospensione)