La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Aprile 2014 (avvertimento)
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