In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Stalla), SS.UU., sentenza n. 21351 del 19 luglio 2023
– codice: art. 12
Risultati della ricerca: 32
La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Piva Stefano), decisione n. 31 del 28 Maggio 2018
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 56 del 25 Maggio 2018
L’inadempimento al mandato professionale
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Panni Cinzia), decisione n. 75 del 11 Dicembre 2017
Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Peracino Carlo), decisione n. 77 del 04 Dicembre 2017
Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gonelli Sergio), decisione n. 56 del 23 Ottobre 2017
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016
Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 52 del 17 Luglio 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 17 Luglio 2014– Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)