Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 13 Dicembre 2013 (cancellazione)
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