La mancata notifica al pubblico ministero dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione non rende nullo il provvedimento successivamente adottato, atteso che al predetto organo, munito di autonomo potere di impugnazione, va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del procedimento amministrativo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 20 Aprile 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 31 Gennaio 2011 (cancellazione amm.va)
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