L’omessa, inesatta o incompleta informazione al cliente (art. 27 cdf) costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012) deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente, ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 126/2025, CNF n. 52/2025, CNF n. 33/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 26 Maggio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 28 Maggio 2021 (censura)
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