Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), ai quali la professione forense deve sempre ispirarsi, oltre che del dovere di verità (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari, avvalendosene scientemente in giudizio e nelle altre sedi, collazionando in modo artificioso un atto giudiziario in realtà mai notificato, apponendovi la relata di un’altra notifica (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 99 del 27 marzo 2024
– numero: 27284
– anno: 2024
– autorità: Corte di Cassazione
Risultati della ricerca: 7
Nemo tenetur se detegere: il diritto al silenzio riguarda il rapporto tra il potenziale incolpato e l’autorità preposta al controllo e alla repressione degli illeciti
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di una falsa notifica costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
La prescrizione non estingue la violazione deontologica ma l’azione disciplinare
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
Prescrizione ed illeciti istantanei ovvero permanenti a cavallo dei due regimi: l’individuazione della disciplina applicabile
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Cataldi Michele), sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 99 del 27 Marzo 2024