L’espletamento di una fase preliminare di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione di eventuali violazioni disciplinari non è prevista dalla legge, è eventuale e l’attività spiegata dal Consiglio non è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie che regolano il procedimento disciplinare, in quanto la garanzia per l’incolpato è rappresentata dalla notifica dell’apertura del procedimento disciplinare e dai diritti che gli derivano di prendere visione degli atti e degli accertamenti preliminari e svolgere le proprie difese (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa giacché nella fase preliminare alla apertura del procedimento il Consiglio territoriale aveva in sua assenza proceduto alla audizione dell’esponente e di due testimoni, nonché alla acquisizione di documenti, senza peraltro che gli fosse stato comunicato alcunché. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato peraltro che l’incolpato era stato comunque posto in grado di dedurre e produrre documenti anche in ordine alle attività svolte nella fase preliminare, ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336 nonché Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 05072, anche:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
– Cons. Naz. Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 10 Aprile 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 29 Settembre 2006 (avvertimento)
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