La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022

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– codice: art. 24

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parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 89 del 10 Maggio 2002

parere

Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 83 del 05 Aprile 2002

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 18 Novembre 1998 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1993