L’art. 62 n. 10 L. n. 247/2012 (secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno dopo la scadenza di tale termine) è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica, sicché non si applica alle richieste di iscrizione all’albo già respinte per difetto del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17, lett. H) L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera n. 2136 del 18 Maggio 2023 (cancellazione amm.va)
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