La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione

La dichiarazione di carenza di interesse all’impugnazione equivale a rinuncia formale al ricorso con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 191

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 Dicembre 2015 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 16 Maggio 2012
Giurisprudenza CNF

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