Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84.
– numero: 114
– anno: 2016
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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La decisione del Consiglio territoriale sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Savi Stefano), sentenza n. 114 del 03 Maggio 2016
Illecito conferire con il giudice in assenza della controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Savi Stefano), sentenza n. 114 del 03 Maggio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 03 Maggio 2016 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 26 Luglio 2012 (censura)