La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 20 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2010 (sospensione)
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