La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), è necessaria e sufficiente una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fatti diversi o ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 15 Ottobre 2012 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 15 Dicembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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