Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand’anche questa sia l’unica espressamente prevista (nella specie, ex art. 17 L. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 23 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
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