L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari. Ciò posto, la circostanza che una simile incompatibilità non valga per i commercialisti non implica certo una deroga per l’avvocato che svolga anche la professione di commercialista, giacché il contemporaneo esercizio di altra attività professionale (nei limiti in cui ciò sia consentito, come appunto nel caso dell’iscrizione all’albo dei commercialisti) non attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 28 del 13 Aprile 2018 (sospensione)
0 Comment