L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari; l’incompatibilità, non ricorre, invece, quando il professionista, anche se presidente del consiglio di amministrazione, viene privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 55 del 16 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 16 Giugno 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 28 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
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